Mod. 18 - CONGEDO PARENTALE
Decreto Legislativo n.151 del 26 marzo 2001 - art. 32
- Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di
dieci mesi
, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
- alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
- Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a
undici mesi
.
- Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
- Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Accordo integrativo normativo 2006-2009 - art. 20
Il congedo facoltativo post-parto è fruibile anche frazionato a giorni.
Fino al terzo anno di vita del bambino
I
primi trenta giorni
computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
I successivi
cinque mesi
sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima mensilità e sono retribuiti al 30%.
Per i periodi eventualmente eccedenti il semestre e, comunque,
dal terzo allottavo anno di vita del bambino
sono retribuiti al 30%, se il reddito individuale del genitore in astensione è inferiore a due volte e mezzo limporto del trattamento minimo di pensione. In caso contrario non sono retribuiti.
Vedi:
[aggiornato il 01-12-2011]