Sospensione degli studi
Interruzione degli studi
La domanda di sospensione degli studi deve essere inoltrata con richiesta formale e motivata alla Segreteria Studenti di appartenenza.
Le ipotesi in cui è richiesta la sospensione degli studi sono:
La sospensione va richiesta per almeno un anno accademico intero dal 1 agosto al 20 dicembre 2013.
I documenti da presentare per richiedere la sospensione sono:
Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo.
Quando lo studente riprenderà gli studi è tenuto a presentare:
Per gli anni di sospensione dagli studi non è dovuta la tassa di ricognizione.
Lo studente che riprende gli studi può sostenere esami a decorrere dal 1 ottobre di ogni anno accademico, purché relativi ad insegnamenti attivati negli anni di iscrizione.
INTERRUZIONE DEGLI STUDI
Lo studente può interrompere temporaneamente gli studi, non rinnovando l’iscrizione per almeno un anno accademico.
Nel caso in cui lo studente abbia già rinnovato l’iscrizione, l’interruzione degli studi non è consentita in corso d’anno.
Qualora lo studente intenda riprendere gli studi è tenuto a presentare:
Nel periodo di interruzione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo. Non può iscriversi ad altri corsi e/o fruire di attività didattiche.
Lo studente che riprende gli studi può sostenere esami a decorrere dal 1 ottobre di ogni anno accademico, purché relativi ad insegnamenti attivati negli anni di iscrizione.
Lo studente che ha interrotto gli studi ha diritto al rilascio dei certificati inerenti la carriera precedentemente percorsa.