Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta di accesso agli atti, questa si intende respinta.
In questo caso di diniego dellaccesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso (art.24, comma 4), il richiedente può presentare ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza é attribuita al
difensore civico
competente per lambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta é inoltrata presso la
Commissione per laccesso ai documenti amministrativi
(art.27), nonché presso lamministrazione resistente.
Il difensore civico o la Commissione per laccesso ai documenti amministrativi si pronunciano entro 30 giorni dalla presentazione dellistanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.
Se il difensore civico o la Commissione per laccesso ai documenti amministrativi ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano allautorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, laccesso é consentito.
Qualora il richiedente laccesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione per laccesso ai documenti amministrativi, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dellesito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa.
Se laccesso é negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali
, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso.
Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003 relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi laccesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per laccesso ai documenti amministrativi.
La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino allacquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni.
Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.
Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di 30 giorni, al TAR, il quale decide in camera di consiglio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta.
La decisione del TAR è appellabile, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza lassistenza del difensore. Lamministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dellente.
Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina lesibizione dei documenti richiesti.