Ai sensi dell'articolo 22 comma 1, lett. d della
Legge n.241/1990
,
per documento amministrativo si intende:
ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Il diritto di accesso può essere esercitato fino a quando l'Ateneo ha l'obbligo di detenere i documenti per i quali è stato richiesto l'accesso.
I titolari del diritto di accesso sono gli interessati, cioè tutti i soggetti privati (cittadini, imprese), compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi (ad esempio le associazioni) che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale nei confronti del documento per il quale viene presentata la richiesta di accesso, nonchè corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento stesso.
La richiesta di accesso può essere presentata dal diretto interessato o eventualmente anche da una persona diversa dal richiedente purchè in possesso di
delega
.
Per esercitare il diritto di accesso agli atti (esame/presa visione e/o estrazione di copia) è necessario presentare una richiesta scrittascaricando e compilando l'apposito
modulo
da inviare:
Sono considerati elementi indispensabili per accogliere la domanda:
La richiesta di accesso può essere presentata anche da una persona diversa dal richiedente purchè in possesso di
delega
e corredata da un valido documento di identità.
Se l'amministrazione verifica l'esistenza di soggetti controinteressati (soggetti individuati dalla documentazione che potrebbero veder leso il loro diritto alla riservatezza nel caso di ostensione della documentazione), comunica loro l'avvenuta richiesta di accesso con raccomandata A/R.
Entro 10 giorni dal ricevimento, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso questo temine, l'Ateneo provvede ai sensi di legge (in ogni caso, una risposta negativa dei controinteressati non vincola la risposta del responsabile del procedimento).
L'URP:
1. controlla se la richiesta d’accesso è stata presentata correttamente e, nell’eventualità, comunica al richiedente che la domanda è incompleta invitandolo a ripresentarla correttamente.
2. indirizza la richiesta alla struttura competente, vigilando sul rispetto della tempistica prevista (30 giorni dalla data di protocollo).
Il personale dell'URP fornisce all'utente le informazioni necessarie per l'esercizio del diritto di accesso.
L'esclusione del diritto di accesso è disciplinata dall'articolo 24 della
Legge n.241/1990
nonchè dall'articolo 20 del Regolamento di Ateneo attuativo della Legge n.241/1990 s.m.i.
L'Ateneo può fornire una risposta alla domanda di accesso agli atti entro 30 giorni dalla data di registrazione della domanda stessa presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.
In caso di accoglimentodella richiesta di accesso agli atti (presa visione/esame e/o estrazione di copia), l'Ateneo provvede nei termini di legge e fornisce tutti gli elementi per poter esercitare il proprio diritto.
Il diritto di accesso può essere esercitato anche da una persona diversa dal richiedente purchè in possesso di delega
corredata da un valido documento d'identità.
L’Ateneo può anche accogliere la richiesta solo in parte, motivando il provvedimento. La limitazione del diritto di accesso è disciplinata dall’art. 24 della della
Legge n.241/1990
s.m.i.e dall’art. 19 del Regolamento di Ateneo attuativo della Legge n.241/1990 s.m.i.
In caso di differimentol’Ateneo può decidere di rinviare l’accesso con provvedimento motivato. Il differimento dell’accesso è disciplinato dall’art.18 del Regolamento di Ateneo attuativo della Legge n.241/1990 s.m.i.
Nei casi indicati dall'articolo 10 bis della
Legge n.241/1990
s.m.i., l'Ateneo è tenuto a comunicare all'interessato, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, i motivi che impediscono l'accoglimento dell'istanza.
Quindi, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente può presentare osservazioni e/o memorie.
Dal momento della ricezione di osservazioni/memorie, o decorsi inutilmente i 10 giorni, il termine di 30 giorni riprende a decorrere ex novo. Il mancato accoglimento deve essere motivato. Sono esclusi da tale disposizione le procedure in materia previdenziale, assistenziale e concorsuale.
Il rifiuto o diniego dell'accessopuò essere espresso o tacito. In quest'ultimo caso, decorsi inutilmente 30 giorni, la richiesta si intende respinta.
La visione dei documenti è gratuita. Il richiedente può leggere, prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il documento anche senza richiederne copia.
Nel caso di richiesta copia, il rilascio è subordinato solo al rimborso del costo di riproduzione (fotocopia, cd rom, etc.), nonché agli eventuali diritti di ricerca e di visura (art. 25, comma 1,
Legge n.241/1990
) e di bollo
.
Il costo di riproduzione è di € 0,20 per ogni foglio formato A4 e € 0,40 per ogni foglio formato A3.
L’importo, nel caso di accoglimento dell’istanza, potrà essere pagato direttamente all'Ufficio provveditorato e cassadell’Ateneo al ritiro delle copie.