RINUNCIA
Gli studenti in regola con le tasse universitarie fino all'ultimo anno di iscrizione possono presentare domanda di rinuncia agli studi. La rinuncia può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno accademico.
L’atto di rinuncia è irrevocabile e deve essere formalizzato per iscritto in modo chiaro ed esplicito, senza l’apposizione di condizioni o termini; la rinuncia non preclude la possibilità di una nuova immatricolazione, anche allo stesso corso di laurea.
Lo studente che, dopo aver effettuato la Rinuncia agli Studi, richieda, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di Ateneo per gli studenti, il riconoscimento della carriera pregressa per una nuova immatricolazione, è tenuto ad effettuare i seguenti versamenti:
Nei casi in cui lo studente NON richieda il riconoscimento della carriera pregressa:
La prima rata potrà essere rimborsata (con esclusione del rimborso spese) nel caso in cui gli studenti, immatricolati nell’a.a. 2012/2013, presentino domanda di rinuncia agli studi entro e non oltre il 31/10/2012, purché la domanda di rimborso venga presentata entro 30 gg. dalla domanda di rinuncia agli studi a condizione di non aver usufruito di alcun beneficio legato all’iscrizione. Le predette disposizioni si applicano anche nel caso di riconoscimento della carriera pregressa ottenuta successivamente alla domanda di re-immatricolazione. La tassa annuale di ricognizione studi sarà quella in vigore nell’anno accademico di nuova immatricolazione o di richiesta di riconoscimento della carriera pregressa. Tali disposizioni si applicano anche agli studenti rinunciatari presso altri Atenei.
La domanda di rinuncia agli studi deve essere presentata presso gli sportelli degli Uffici di Segreteria Studenti in bollo da € 14,62 allegando i seguenti documenti:
Con la domanda di rinuncia agli studi gli studenti interessati possono chiedere la restituzione del titolo di scuola media superiore/certificato sostitutivo depositato all’atto dell’immatricolazione.
Lo studente iscritto ad un corso di laurea e di laurea specialistica/magistrale che non sostenga esami con esito positivo per otto anni accademici consecutivi o che interrompa o sospenda gli studi per un periodo superiore a otto anni accademici, decade dalla qualità di studente. Le tasse e i contributi pagati non sono restituibili. L’indicazione di studente decaduto viene riportata sulla certificazione degli studi.
Lo studente decaduto può immatricolarsi nuovamente al medesimo o ad altro corso di studio. A tal fine la struttura didattica competente procede, su richiesta dell’interessato, alla valutazione dei crediti acquisiti nella carriera precedente, previa verifica della loro obsolescenza. In questo caso lo studente deve effettuare i seguenti versamenti:
Lo studente che sia in debito della sola prova finale non decade. Non incorre nella decadenza lo studente che, prima di decadere, chieda e ottenga il trasferimento ad altro corso di studio.