- ESAMI ANNUALI DI PROFITTO -
Al termine del singolo anno accademico e del relativo periodo formativo, lo specializzando deve sostenere l’esame annuale di profitto il cui mancato superamento comporta la risoluzione anticipata del contratto. Non è più prevista alcuna sessione di recupero.
In caso di sospensione della formazione per un periodo superiore a 40 giorni, l’esame annuale di profitto potrà essere sostenuto solo dopo il periodo di recupero identico al periodo di assenza. In tali casi il consiglio della scuola dovrà stabilire degli appelli straordinari per consentire agli interessati di poter rinnovare il contratto di formazione specialistica dopo il recupero dell’assenza. Anche per gli iscritti all’ultimo anno di corso che, avendo sospeso, devono recuperare il periodo di assenza, dovranno essere stabiliti degli appelli straordinari per la discussione della tesi.
- ESAME FINALE DI DIPLOMA -
L'esame finale consistente nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della Specializzazione, realizzata sotto la guida di un docente della scuola. La tesi può essere redatta in lingua straniera (inglese) previa autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola.
Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali e il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico.
- RINNOVO ISCRIZIONE E PAGAMENTO TASSE -
Dal 1 gennaio 2012, i bollettini MAV per il pagamento delle tasse universitarie non saranno più spediti al domicilio degli studenti, ma dovranno essere scaricati e stampati dal sito internet d’Ateneo inserendo le proprie credenziali per l’accesso ai servizi web delle segreterie studenti https://uninsubria.esse3.cineca.it/Start.do). Nella sezione “Pagamenti” potrà trovare tutti i versamenti da effettuare e le relative scadenze.
- MATERNITA' -
Al fine di consentire all’Università l’attuazione delle disposizioni di legge a tutela della sicurezza e della salute delle specializzande durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53").
Le Specializzande che intendano usufruire della procastinazione del periodo di astensione obbligatoria per maternità (1 mese prima del parto - 4 mesi dopo il parto) sono tenute a prendere contatti con lo sportello accettazione dell'Unità Operativa di Medicina del Lavoro e Preventiva dell'Azienda Ospedaliera di Varese, sita c/o il Padiglione 13, Viale Borri 57 - Varese - tel. 0332/278989, ai fini dell'ottenimento della certificazione attestante che l'opzione procastinata non arreca pregiudizio nè alla gestante nè al nascituro. Per analogia di prassi, le Specializzande che svolgano la loro attività presso Aziende Ospedaliere diverse dall'Ospedale Macchi, si dovranno rivolgere al Medico competente nominato in Loco. Non verranno prese in considerazione richieste di congedo procastinato se presentate in modalità differenti rispetto a quella prevista.
- PERIODO ALL'ESTERO -
Ai sensi dell’art. 40 comma 6 del D. Lgs. 17 agosto 1999. n. 368, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra universita' italiane ed universita' di Paesi stranieri, la formazione specialistica puo' svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformita' al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, 162. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. 81 del 18/04/2007 ha stabilito che: “si concorda che i periodi di formazione specialistica che i medici possono svolgere anche in strutture sanitarie di paesi stranieri, nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico- scientifica, non possano essere superiori ai diciotto mesi.”
- CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA -
- INFORMAZIONI VARIE -