1. COSA SONO L'ISEE E L'ISEEU
A decorrere dall'anno accademico 2008/2009, la situazione economica del nucleo familiare degli studenti viene valutata sulla base dell'ISEEU(indicatore di situazione economica equivalente università).
Gli studenti che intendono usufruire della riduzione della seconda rata rispetto all'importo massimo dovranno ottenere l'attestazione ISEEU, entro il 22 febbraio 2012, presentando la dichiarazione sostitutiva unica esclusivamente presso le sedi dei Centri di Assistenza Fiscale(CAAF) convenzionati con l'Ateneo.
Cos'è l'ISEE
L'attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è una certificazione prodotta sulla base di una Dichiarazione sostitutiva unicasottoscritta da uno dei componenti del nucleo familiare dello studente da consegnare ad uno dei CAAF convenzionati con l'Ateneo.
L'ISEE è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi percepiti e dal patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto da ciascun componente. Per ulteriori dettagli sulle modalità di calcolo e per effettuare eventuali simulazioni si rinvia al sito dell'INPS(scegliere "Simulazione" dal menu di sinistra).
Cos'è l'ISEEU
L'ISEEU è un ricalcolo dell'ISEEche tiene conto di alcuni criteri specifici previsti per l'Università dal DPCM 9 Aprile 2001:
2. A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE L'ATTESTAZIONE ISEEU
Per richiedere l'attestazione ISEE ed il calcolo dell'ISEEU lo studente dovrà rivolgersi esclusivamente ad uno dei Centri di Assistenza fiscale(CAAF) convenzionati con l'Ateneo.
I CAAF provvederanno, a titolo gratuito, previo appuntamento, a prestare adeguata assistenza agli studenti nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e a rilasciare l'Attestazione ISEE ed il calcolo ISEEU.
Gli studenti stranieri possono rivolgersi ai CAAF solo se in possesso di codice fiscale. In caso contrario, devono richiedere il rilascio alle competenti sedi dell'Agenzia delle Entrate.
L'Università non svolge alcuna attività di assistenza alla Dichiarazione Sostitutiva Unicae di attestazione dell'ISEEU. Tale servizio è svolto, per conto dell'università, esclusivamente dai CAAF convenzionati.
Al fine di ottenere l'attestazione ISEEU entro i termini previsti si consiglia di rivolgersi ai CAAF con congruo anticipo.
L'attestazione potrà essere rilasciata anche da un CAAF non convenzionato. In questo caso, gli studenti dovranno consegnare l'attestazione ISEEU presso gli sportelli delle Segreterie Studenti, in quanto i CAAF non convenzionati non possono trasmettere i dati all'Università
Per compilare in modo corretto e completo la dichiarazione sostitutiva unica occorre disporre della seguente documentazione:
4. QUALI SONO E DOVE SI TROVANO I CAAF CONVENZIONATI
CAAF convenzionati sono:
5. TERMINI ENTRO I QUALI OTTENERE L'ATTESTAZIONE ISEEU
Gli studenti che non presenteranno, entro i termini di scadenza, l'attestazione ISEEU dovranno versare l'importo massimodi seconda rata.
6. CONSEGUENZE DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DSU E DELLA MANCANZA DELL'ISEEU
Gli studenti che non presenteranno l'attestazione ISEEUentro le scadenze previste dai regolamenti e dai bandi non potranno:
7. COME VENGONO COMUNICATI I DATI ISEEU ALL'UNIVERSITÀ
Gli studenti che ottengono l'attestazione ISEEU entro il 22 febbraio 2012 non dovranno consegnare alcuna documentazionené comunicare alcun dato alla segreteria in quanto i dati saranno trasmessi direttamente dal CAAFconvenzionato con l'Università degli Studi dell’Insubria.
Oltre tale data e fino al 1 agosto 2012 gli studenti devono presentare l'attestazione ISEEU direttamente in Segreteria Studenti.
8. DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DEGLI STUDENTI STRANIERI
Gli studenti stranieri devono rivolgersi ai CAAF convenzionatimuniti del codice fiscale e della documentazione patrimoniale e reddituale necessaria.
Per ottenere il codice fiscaledevono rivolgersi alle competenti sedi dell'Agenzia delle Entrate e successivamente recarsi in un CAAF per richiedere l'attestazione ISEEU.
La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'area dell'Euroè valutata sulla base del cambio medio del 2010.
La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiaredeve essere certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.
Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolariestere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (specificati con decreto del Ministro per l'istruzione, l'Università e la Ricerca Scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari Esteri) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.
Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane.
Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
Per gli studenti svizzeri:
Redditi prodotti in Svizzera da studenti con residenza (del nucleo familiare di appartenenza) in Svizzera.
Tali studenti sono tenuti a presentare ai CAAF convenzionati, presso cui ottenere l’attestazione ISEEU, la “notifica di tassazione”.
Il calcolo per determinare la condizione economica terrà conto della voce denominata “Totale dei redditi”(tutti i dati indicati prima del rigo deduzioni): tale somma dovrà essere maggiorata del 20% della sostanza dichiarata, sia mobiliare sia immobiliare. In assenza di tali informazioni sul modulo della Notifica di tassazione, lo studente è tenuto a dichiarare l'ammontare degli stessi, qualora posseduti: in particolare il patrimonio immobiliare posseduto all'estero è valutato solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo sulla base del valore convenzionale di € 500,00 al metro quadrato.
9. ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI E SANZIONI PREVISTE
L’Università degli Studi dell’Insubria effettuerà controlli a campioneai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla veridicità delle dichiarazioni e svolgerà tutte le indagini che riterrà opportune chiedendo informazioni all’Amministrazione Finanziaria, agli Uffici Catastali ed alla Polizia Tributaria.
Qualora, a seguito dei controlli effettuati, si riscontri una difformità della condizione economica tra quanto dichiarato dallo studente e quanto rilevato dalle risultanze degli accertamenti effettuati presso i competenti uffici fiscali, lo studente sarà tenuto a corrispondere la differenza tra la seconda rata risultante dalla verifica e quella dovuta in base all’autocertificazione o attestazione ISEEU, nonché la somma di € 50,00 a titolo di rimborso spese per il procedimento amministrativo espletato.
In caso in cui lo studente estratto per i controlli a campione abbia beneficiato dell’esonero dalle tasse e contributi a seguito di una dichiarazione della propria condizione economica non veritiera la sanzione applicabile è quella prevista dall’art. 23 della L 390/1991.
Sito dell'INPS: Informazioni dettagliate sulla disciplina ISEE
La normativa di riferimento è la seguente:
Le disposizioni relative all’applicazione della disciplina ISEE in materia di diritto allo studio universitario sono contenute nell’art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”